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Inviato da Vittorio il 27/3/2006 17:33:05 (2147 letture)
ARTICOLO TRATTO DAL SITO http://web.genie.it/utenti/i/interface/index.html
LA COSTITUZIONE APOSTOLICA "SPIRITUALI MILITUM CURAE" A PROPOSITO DEGLI ORDINARIATI MILITARI di Jean Beyer, S.I.
Promulgando la Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae (1) del 21 aprile 1986, Giovanni Paolo II ha riformato i Vicariati Militari fin qui chiamati «Vicariatus Castrenses» e ha dato loro, dopo trentacinque anni di esperienza e secondo le intenzioni del Vaticano II, una nuova regolamentazione che permette loro di instaurare una pastorale piú responsabile, piú adattata e meglio organizzata, per una parte importante del popolo di Dio: i militari, le loro famiglie con le loro istituzioni e i loro diversi alloggi: le caserme, le scuole militari, e il loro personale insegnante, gli ospedali e il loro personale, medici, infermieri, spesso religiose. A queste istituzioni si aggiungono le chiese o oratori destinati ai militari, con gli edifici che servono ad una pastorale diretta: curia, locali di riunione, biblioteche ecc... Contando le persone che dipendono da questo «Vicariato», esse sono persino di gran lunga piú numerose di quelle di alcune diocesi del Paese. I «Vicariati Castrensi», nella detta Costituzione, sono chiamati «Ordinariati Militari», termine che sottolinea nel modo migliore la natura di questa circoscrizione ecclesiastica di tipo speciale, ma che per diversi aspetti è uguale ad una diocesi. Questa circoscrizione non conosce la limitazione di un proprio territorio. L’Ordinariato si estende su tutto il territorio nazionale e si prende cura di tutti i militari, accompagnandoli ugualmente fuori del territorio in caso di guerra, in caso di occupazione o di presenza stabile sul territorio di altre nazioni. In un certo senso, l’Ordinariato ha un territorio, quello di una nazione, ma su questo territorio alcune parti gli sono affidate in modo speciale secondo i luoghi che l’esercito occupa; in certi paesi gli è affidata la cura pastorale della polizia, della gendarmeria, dei militari incaricati delle dogane ecc... Per sostenere ulteriormente questa pastorale militare, la Costituzione ha voluto assicurare agli Ordinariati Militari una maggiore autonomia in vista di un’azione pastorale piú adattata e meglio seguita. L’Ordinario Militare sarà di preferenza un Vescovo, al pari di un Vescovo diocesano; avrà il suo presbiterio; dei religiosi e delle religiose; dei laici militari che, come collaboratori, partecipano alla sua responsabilità di pastore per questa parte del popolo di Dio. È importante notare subito che l’Ordinario Militare fa parte di diritto della conferenza dei Vescovi della nazione e ad essa porta il frutto della propria esperienza; un’esperienza che riflette l’impatto della pastorale diocesana; pastorale militare - e questo è da rimarcare - che spesso deve supplire alle insufficienze della pastorale diocesana e perfino alle sue negligenze. Essa è un’occasione unica per contattare quei giovani che la Chiesa diocesana non aveva potuto incontrare. Il ruolo dell’Ordinario Militare nella conferenza dei Vescovi del Paese non è secondario. La sua presenza sorpassa l’orizzonte, piú limitato, delle diocesi e può, in modo preciso, completare le preoccupazioni dei Vescovi diocesani. Che il documento Spirituali Militum Curae (S.M.C.) sia importante risalta dal fatto che la situazione di questi vicariati aveva costituito l’oggetto dell’istruzione Sollemne semper della Congregazione dei vescovi, promulgata il 23 aprile 1951. Questa istruzione che organizzava i vicariati esistenti - il primo fu quello del Cile, eretto da Pio X il 3 maggio 1910 - era di fatto piú importante di ciò che suggeriva la sua natura giuridica di semplice istruzione. Questa volta, Giovanni Paolo II non ha voluto promulgare queste nuove norme soltanto attraverso un Motu Proprio; egli ha dato ai vicariati una «legge-quadro», di cui il contenuto del documento S.M.C. sottolinea l’importanza e la stabilità. È propriamente una Costituzione Apostolica; la Costituzione è abituale per l’erezione delle Chiese particolari, delle diocesi nuove e di altre circoscrizioni ecclesiali ad esse equiparabili. Cosí, l’Ordinariato Militare supera, in una certa maniera, l’importanza delle diocesi, territori fortemente ristretti e, potremmo dire, può avere, viste le circostanze e secondo le nazioni, un orizzonte quasi universale. Esso deve, in ogni caso, far fronte ad una pastorale piú difficile e dove la testimonianza della carità cristiana e della pace vera domanda un coinvolgimento personale costante e forte. La preparazione e la pubblicazione di tale documento è stata possibile grazie alla collaborazione degli Ordinariati, collaborazione che supponeva una riflessione teologica speciale, una preoccupazione pastorale comune, un adattamento alle differenziate situazioni nazionali: da quelle di una grande potenza mondiale, a quelle di un paese dal territorio ristretto, ma spesso di influenza non trascurabile. I Vicariati erano stati fatti oggetto di certe raccomandazioni da parte del Vaticano II (2); le riunioni organizzate per numerosi Vicariati (3); la convocazione di un primo congresso mondiale dei Vicariati Castrensi dal 7 al 10 ottobre 1980, hanno permesso di sottolineare l’importanza e di vedere l’urgenza di una nuova regolamentazione di questi Vicariati, per meglio rispondere alla loro vera natura di circoscrizioni ecclesiastiche giuridicamente assimilate alle diocesi. Il Codice ne aveva tenuto conto (4). All’ultimo momento, questa allusione ai Vicariati Castrensi fu soppressa (5) la preoccupazione pastorale della Chiesa rimase affermata - anche se in maniera mediocre - in un solo canone, il c. 569, che tratta dei cappellani militari. I principi necessari per fondare la Costituzione che commentiamo rimasero fermi: è sufficiente rileggere i cc. 568, 372, par. 2 e 373. Una cosa è certa: se la Chiesa particolare era considerata come territoriale, questo tratto non è essenziale alla sua natura. Lo affermava già il c. 372, par. 1: «pro regula», diceva il testo individuando in questo fatto un’applicazione piú larga prevista nel par. 2 dello stesso c. 372. Stessa posizione per quanto riguarda le parrocchie, che di fatto sono territoriali - «regula generali» dice il c. 518 - ma che possono essere personali, come dice lo stesso canone e come ricorda anche il c. 813. Un incontro dei Vicari Castrensi dell’America Latina fu importante: quello che si tenne a Bogotà dal 23 al 28 febbraio 1981. Questa assemblea formulò l’augurio che i Vicariati Castrensi diventassero delle diocesi personali (6). Un nuovo incontro di Vicari Militari latino-americani ebbe luogo in Venezuela, dal 20 al 23 febbraio 1983. Vista la promulgazione del Codice, questa assemblea domandò al Sommo Pontefice l’applicazione del c. 372, par. 2 ai Vicariati Castrensi. Un altro passo importante fu compiuto dal secondo congresso mondiale dei Vicari Castrensi che si tenne dal 9 all’11 aprile 1984. La questione della natura e della posizione di questi Vicariati fu studiata a fondo. In seguito a quel congresso, una commissione speciale preparò un testo che trattava dei Vicariati Castrensi; fin dall’inizio essa ritenne che la promulgazione si dovesse fare attraverso una Costituzione Apostolica. Questo testo fu inviato nel febbraio 1985 ai Vicariati; le loro osservazioni furono studiate il 4 giugno 1985. Cosí, furono introdotti numerosi aspetti nuovi o importanti: si prevedeva l’incardinazione di chierici, la possibilità di avere un seminario proprio e dei tribunali; si mise a punto il tema delle relazioni del Vicariato con la conferenza dei Vescovi. Il testo cosí modificato, fu presentato all’approvazione del Papa che lo promulgò il 21 aprile 1986. La denominazione dei Vicariati divenne, dopo le nuove consultazioni, quella di «Ordinariati Militari» o «Ordinariati Castrensi», se si preferisce il termine «Castrensis» a quello piú bellicoso di «Militaris» (7). La redazione di questa Costituzione ha dovuto, dunque, considerare numerosi problemi, lasciando, tuttavia, la flessibilità necessaria ad ogni Ordinariato perché potesse redigere il proprio statuto in modo che gli fosse permesso di rispondere ai bisogni reali dei suoi fedeli, fino ad oggi troppo poco seguiti o addirittura quasi abbandonati. Tutto era da riconsiderare: l’Ordinariato Militare può avere il proprio seminario, un clero che può incardinare ed un presbiterio proprio. Inoltre, l’Ordinario Militare deve avere la sua curia; può nominare i suoi vicari generali o episcopali, avere il proprio economato, nominare i propri cappellani i quali, come i parroci, sono incaricati della cura di una parte determinata del popolo cristiano che viene loro affidata. Certi elementi sono essenziali e obbligatori in virtú della Costituzione e devono essere osservati; altri possono essere scelti o preferiti essendo piú adattabili alla situazione di ogni Ordinariato. Altri elementi, infine, possono essere considerati nella preparazione dello statuto dell’Ordinariato nazionale, qualora si mostrassero necessari o veramente utili ad una pastorale efficace, anche se esigerebbero - sembra - una disposizione speciale e non prevista dal testo della Costituzione promulgata. Le prime parole della Costituzione, il suo «incipit» - Spirituali Militum Curae - dà il senso di tutta questa nuova legislazione: rendere la pastorale dei militari piú efficace, piú adattata, meglio strutturata, seriamente preparata; in modo da coprire, tanto quanto si può fare, tutte le situazioni; e da rispondere a tutte le esigenze di una vita cristiana fervente e missionaria. Non si tratta solamente di aiutare dei cristiani già formati, desiderosi di una pratica religiosa fervente; si vuole un Vicariato testimone del Vangelo, responsabile dell’annuncio della buona novella ovunque siano presenti i militari che gli sono affidati e le loro famiglie. Una pastorale speciale, una pastorale della mobilità, una pastorale missionaria. Questi sono gli aspetti che, a partire dallo studio approfondito della nuova Costituzione Apostolica, si impongono come fini particolari di questa legislazione e come caratteri specifici di questo ministero apostolico, speciale e sempre attuale. Alcuni aspetti della vita cristiana non sono di sua competenza e non dipendono dalla sua missione propria: ma una vera Spiritualis Militum Curae suppone tutti gli aspetti della azione pastorale. La Costituzione Apostolica S.M.C. è divenuta, cosí, una legge particolare, aperta, flessibile - come del resto si attendeva - dove, in maniera originale ed esemplare, il legislatore universale tien conto della «giusta autonomia» supposta per le comunità ecclesiali particolari, le missioni speciali e i carismi propri (8). Per rendersi maggiormente conto del valore di questa Costituzione e facilitarne l’applicazione nella redazione dei nuovi statuti che gli Ordinariati Militari dovevano presentare alla Congregazione dei Vescovi prima del 21 luglio 1987, è importante commentare i quattordici articoli di questa Costituzione. 1. Natura ed erezione degli Ordinariati Militari Gli Ordinariati Militari sono giuridicamente assimilati alle diocesi (cc. 368-369). Questo è il fatto di maggior interesse. Non si chiamano piú Vicariati Castrensi, «Vicariatus Castrenses», secondo una terminologia romana che conosceva i campi militari e l’esercito di terra: oggi le forze armate sono di terra, di aria e di mare. Non sono piú inoltre «Vicariati»; non agiscono piú in nome del Sommo Pontefice da cui dipendevano in modo speciale cosí come dipendono da lui i Vicariati Apostolici (c. 372, par. 1) o le Amministrazioni Apostoliche (c. 372, par. 2). Essi sono giuridicamente assimilati alle diocesi. Questo è affermato all’art. 1 della Costituzione Apostolica ed è ricordato ancora al n. 4 dell’art. II. Sono delle circoscrizioni ecclesiastiche. In effetti, gli Ordinariati sono, in un certo senso, territoriali; sono incaricati della pastorale che cura l’esercito di una nazione, ma essi superano le diocesi di un paese e si estendono su tutto il territorio nazionale. Questa è la ragione per la quale non sono stati chiamati «diocesi militari», denominazione che avrebbe presentato una certa confusione. Inoltre, l’Ordinariato si estende a tutta la presenza dell’esercito in terra straniera, sia essa in basi militari stabili, strategiche; in paesi amici, in terre conquistate o in regioni protette. Il principio è, dunque, il seguente: «dove sono i militari di una nazione, si estende l’Ordinariato Militare di questa». Resta un caso speciale, non previsto dalla Costituzione: quello della presenza internazionale di un gruppo di militari, come sono, ad esempio, i «caschi blu». Questi ultimi dipendono personalmente dal loro Ordinariato nazionale, ma nel luogo di residenza essi possono dipendere da un solo cappellano che, allora, sarebbe delegato dai diversi Ordinariati di appartenenza di coloro che gli sono affidati, soldati e loro famiglie. Ogni Ordinariato è retto da statuti propri approvati dalla Santa Sede. Questo statuto deve tener conto della situazione di ogni paese, delle persone che dipendono da questo Ordinariato, dei luoghi dove l’esercito è presente, cosí come delle convenzioni che una nazione può avere con la Santa Sede sotto forma di concordato o di accordo particolare. La Costituzione S.M.C. non deroga alle stipulazioni di tali convenzioni. L’erezione degli Ordinariati è fatta dalla Santa Sede e, piú precisamente, dalla Congregazione dei Vescovi o, nei territori di missione, dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. L’erezione di un Ordinariato non si fa se non dopo aver richiesto il parere della conferenza nazionale dei Vescovi; la Santa Sede può, tuttavia, in vista di un bene piú universale o di una situazione particolare, decidere liberamente l’erezione di un Ordinariato Militare nazionale e prima di promulgare il suo statuto, su numerosi punti, dovrà tener conto delle convenzioni già fatte con la nazione nella quale si erige l’Ordinariato o prendere accordi con la nazione e i suoi rappresentanti. Questo impegnerà sempre, per quanto riguarda la Santa Sede, l’intervento del Consiglio degli Affari Pubblici della Chiesa, competente in materia di concordati, accordi e relazioni diplomatiche. I fedeli di un Ordinariato Militare, per il fatto che sono militari o legati a questo stato, sono membri di diritto dell’Ordinariato, pur restando fedeli della Chiesa particolare alla quale appartengono «ratione domicilii vel ritus». II. L’Ordinario Militare Poiché l’Ordinariato Militare è assimilato giuridicamente alle diocesi, il suo primo pastore è normalmente - «pro norma» - un Vescovo; egli ha i medesimi doveri e diritti di un Vescovo diocesano, a meno che, in ragione della natura delle cose o secondo gli statuti particolari dell’Ordinariato, i suoi poteri siano modificati, ristretti o aumentati. Per il fatto di questa sua posizione, l’Ordinario dovrà esser liberato da tutte le altre funzioni; incarichi o responsabilità; bisogna che egli sia interamente dedito al suo Ordinariato. Dunque, è importante che l’Ordinario Militare sia Vescovo nel senso pieno del termine, pastore proprio dell’Ordinariato e collega dei Vescovi della stessa nazione. Questa uguaglianza deve facilitare la sua collaborazione con i membri dell’episcopato del paese, nella sua conferenza dei Vescovi. Inoltre, se in un paese piú esteso ci sono delle conferenze provinciali o regionali di Vescovi, è auspicabile che l’Ordinario Militare possa assistere alle loro riunioni. Il suo apporto pastorale sarà sempre istruttivo per gli altri Vescovi; talvolta li illuminerà sulla situazione reale delle loro rispettive diocesi. In piú, se vi fosse conflitto fra due giurisdizioni - quella della diocesi e quella dell’Ordinariato - sarebbe meglio che queste difficoltà fossero appianate all’interno della stessa conferenza dei Vescovi. Che cosa pensare della situazione di certe nazioni dove un Vescovo diocesano, perfino il presidente della conferenza dei Vescovi, o un Arcivescovo, è «ipso facto» Ordinario Militare? Il meno che si possa dire è che si tratta sempre piú di un titolo che non di una reale responsabilità. Il vicario generale di questo Vescovo per i militari sarà il solo ad avere l’esperienza pastorale che comporta questa carica. Si può dire, senza esagerare, che, escluso dalla conferenza dei Vescovi, il vicario generale dell’Ordinario Militare, non potrà far parte della sua esperienza ai Vescovi diocesani; e questi saranno privati della sua informazione e della sua collaborazione a livello di decisioni o di orientamenti della conferenza nazionale o regionale dei Vescovi. L’articolo II presuppone, anzitutto, le circostanze e le disposizioni attuali. Ciononostante, queste devono essere riviste alla luce della Costituzione Apostolica S.M.C. Tali circostanze potranno consigliare un’altra soluzione, «nisi peculiaria Nationis adiuncta aliud suadeant»? Notiamo, anzitutto, che ciò che può favorire o esigere un’altra soluzione, deve avere rapporto con il paese, la nazione come tale. Una nazione può non avere o avere pochi militari e quindi, una presenza ufficiale della Chiesa in ambito militare può non essere augurabile o possibile; questo fatto è molto comprensibile là dove i cattolici sono minoritari, o dove la diversità. dei culti non permette un’azione pastorale favorevole; ovvero dove la presenza attiva di un Ordinariato Militare cattolico susciterebbe delle gelosie, delle opposizioni, dei veri conflitti tra le parti politiche o tra culti differenti. Quanto alla nomina dell’Ordinario, è normale che in molti paesi il Governo e, piú precisamente, l’autorità militare ne siano avvertiti; il loro accordo può facilitare il suo compito; se per convenzione o concordato la conferenza dei Vescovi o il governo possono presentare un candidato di loro scelta, spetta alla Santa Sede, dopo le consultazioni richieste, per esempio dei Vescovi del paese o di alcuni di loro, nominare l’Ordinario Militare. Occorre, tuttavia, rimarcare che il Concilio Vaticano II ha domandato che questi interventi non abbiano piú luogo (CD 20). Questo desiderio è oggi strettamente codificato, al c. 377, par. 5. Se, d’altra parte, nelle Chiese d’Oriente l’Ordinario è nominato dal Patriarca o dal Sinodo dei Vescovi, spetta alla Santa Sede confermare l’elezione, la designazione o la nomina del candidato (c. 377, par. 1). Nella Costituzione Apostolica S.M.C. non è stata trattata una questione, quella delle informazioni regolari quanto ai possibili candidati a questo compito. Tali informazioni e consultazioni sono previste dal Codice al c. 377, par. 2 e par. 4. Se ogni tre anni le conferenze dei Vescovi devono presentare alla Santa Sede una lista di possibili candidati all’episcopato, sarà utile che in queste informazioni triennali sia presentata alla Santa Sede una lista speciale di candidati all’Ordinariato Militare. Questo sembra normalmente richiesto dalla situazione speciale dell’Ordinariato, dalla specificità di questo compito pastorale, dalla posizione dell’Ordinario, dalla sua conoscenza dell’ambiente e dei suoi problemi. Se l’Ordinario Militare è un Vescovo residenziale, nominandolo bisogna tener conto delle responsabilità reali che da questo fatto gravano su di lui; se egli nomina un vicario generale o un provicario - sia esso un prete della sua diocesi o di un’altra - perché esso sia ordinato Vescovo ausiliare dell’Ordinario Militare occorre che la consultazione sia piú larga e piú seria di quella prevista al c. 377, par. 4, dove si dice che il Vescovo diocesano presenta lui stesso alla Santa Sede tre candidati possibili. La pratica presenta evidenti difficoltà, perché queste scelte sono troppo personali per poter anche essere sempre le piú valide. Ci si rende conto che nel caso in cui bisogna nominare un Ordinario Militare che sia Vescovo, o che sia Vescovo colui che agisce come vicario generale o pro-vicario di un Vescovo residenziale, le consultazioni saranno di vero aiuto se vengono fatte secondo norme piú esigenti di quelle previste al c. 377, par. 4. III. Ordinariato e Conferenza nazionale dei Vescovi Un articolo speciale della Costituzione S.M.C. tratta dell’Ordinario Militare come membro della conferenza dei Vescovi del proprio Paese. Si poteva inserire questa prerogativa nell’articolo II. Del resto, il fatto che sia divenuta l’oggetto di un articolo particolare, l’articolo III, sottolinea l’importanza di questa norma che fa risaltare ancor meglio come l’Ordinariato sia Chiesa particolare, con i suoi fedeli, la sua giurisdizione propria, ordinaria, personale; il suo clero, i suoi religiosi, all’occorrenza con i suoi seminaristi, con le sue chiese, la sua curia, i suoi vicari generali ed episcopali, i suoi cappellani, considerati all’articolo VII come parroci; i suoi cappellani ausiliari che sono come i vicari parrocchiali di un cappellano ordinario; i preti collaboratori; con le sue scuole, ospedali, case di riposo per persone anziane, i suoi tribunali. Non si poteva dare migliore immagine di una vera Chiesa particolare. In virtú dell’articolo III, l’Ordinario Militare, che è prelato e pastore di una Chiesa particolare, anche se non fosse Vescovo, dovrà far parte della conferenza dei Vescovi. In certi paesi si è avuto come Vicario Castrense un Vescovo residenziale o lo stesso presidente della conferenza dei Vescovi. In questo caso gli è difficile avere un contatto reale con le persone che da lui dipendono; non le rappresenta, anzi, non le conosce neppure. Non si vede perché il vicario generale o il provicario, dato che porta la responsabilità di questa Chiesa particolare, non possa far parte di diritto della conferenza dei Vescovi. Ci si domanda, non senza seria ragione, se non ci troviamo davanti ad una «fictio iuris» che bisognerebbe evitare. La solennità con la quale è stato posto questo principio in un articolo speciale, non prova solo la volontà del legislatore di sottolineare il carattere di Chiesa particolare dell’Ordinariato Militare; ma anche la volontà positiva che alla conferenza dei Vescovi sia presente colui che ha esperienza e piena responsabilità. Evitare la presenza di un Ordinario Militare, Vescovo o no, fa contrasto con la partecipazione di numerosi Vescovi ausiliari. Di piú, vedendo le persone che dipendono dall’Ordinario Militare, il numero dei preti che formano il suo presbiterio e il numero dei religiosi a servizio dell’Ordinariato, ci si domanda, non senza ragione, come possa un Vescovo diocesano, che ha già una diocesi propria, conoscere veramente un insieme cosí diversificato, un gruppo di persone in grande mobilità ed estendere la sua attenzione a tutta la nazione, ai luoghi in cui l’esercito si trova ed anche alle difficoltà politiche che nell’esercito provocano i rapporti fra Chiesa e Stato. Tutto considerato, il principio è saggio, la sua applicazione è fondata nel diritto e nella realtà pastorale. Se si sono previste delle eccezioni, queste dovranno essere rare e seriamente motivate. Una ragione pastorale maggiore per esigere la presenza dell’Ordinario Militare è il carattere proprio di questa pastorale specializzata. Non avendo le statistiche complete, neppure in materia sacramentale, è sufficiente almeno riprendere qui le informazioni dell’Annuario Pontificio del 1987 a riguardo del battesimo conferito nell’Ordinariato talvolta anche a giovani militari che non hanno ricevuto il sacramento in parrocchia: nel 1986, in Brasile, il numero dei battezzati ammontava a 5727; nel 1986, negli Stati Uniti sono 14212; 7294 nelle Filippine; 4728 nel Cile; 3971 nel Perú; 2375 in Argentina; 2383 in Spagna; 1796 in Francia; 1404 in Canada; 503 in Colombia; 590 in Gran Bretagna; 469 in Australia; 408 in Germania; 439 in Belgio. Tenendo conto della popolazione dei paesi elencati, certe cifre rappresentano una proporzione talvolta assai elevata e indicano la portata di un apostolato importante, che non può essere ignorato dalla conferenza dei Vescovi. Bisognerebbe poter stabilire la stessa cosa per la confermazione, le prime comunioni, i matrimoni e, se possibile, i processi matrimoniali. E questo non renderebbe ancora tutta l’ampiezza della pastorale dell’Ordinariato Militare. IV. Il potere dell’Ordinario Militare Il quarto articolo della Costituzione S.M.C. definisce anzitutto la natura del potere dell’Ordinario Militare; la norma avrebbe potuto enumerare gli organismi dell’Ordinariato, come sono previsti per la Chiesa diocesana e come si fa per buona parte degli articoli V, XIII e XIV. Qui offriremo una visione generale dell’organizzazione dell’Ordinariato, cercando di trattare piú oltre i casi previsti esplicitamente dalla Costituzione. Il potere di governare, la giurisdizione dell’Ordinario Militare, è personale, ordinaria, propria. Una giurisdizione personale non è limitata a un territorio; è data in favore di persone che sono affidate all’Ordinario là dove esse si trovano. Una giurisdizione ordinaria è data con l’ufficio affidato a colui che deve esercitarlo; può essere delegata e anche suddelegata a discrezione di colui che possiede questa giurisdizione. Tale giurisdizione è «propria», e si esercita in piena responsabilità; non è «vicaria», cioè, non si esercita a nome di colui che si rappresenta o che si sostituisce. I Vescovi diocesani hanno una giurisdizione territoriale, ordinaria e propria. In quanto territoriale viene esercitata sul territorio ed è limitata al territorio di una diocesi, ma può esercitarsi al di fuori della diocesi in favore dei fedeli della diocesi. Dunque, bisogna concludere che la giurisdizione personale è universale, perché viene esercitata in favore delle persone affidate a colui che se ne prende la cura, là dove esse si trovano. Per questa ragione non si può parlare di una diocesi militare, essendo la diocesi limitata territorialmente. «Diocesi personale» è una denominazione inesatta; contiene un contrasto e, dunque, deve essere evitata. La si ritrova, tuttavia, nel decreto Presbyterorum Ordinis 10 e fu impiegata nell’accordo concluso tra la Santa Sede e la Spagna. Per ragioni di esattezza, si eviterà, dunque, questa denominazione e si userà una terminologia generale, conformemente ai termini stessi della Costituzione S.M.C. Non si vede perché si dovrebbe mantenerla, pur ritrovandosi in un accordo intervenuto tra la Santa Sede ed una determinata nazione. Il termine «Ordinario» è classico nel diritto (cf. c. 134, par. 1). L’Ordinario Militare è chiamato cosí perché la sua giurisdizione è personale; essa è data in favore dei militari, delle loro famiglie e di tutti coloro che sono a loro servizio, servizio personale o nelle istituzioni esistenti in loro favore: ospedali, scuole, case di riposo per persone anziane, ecc... Si può, quindi, dire che l’Ordinariato Militare è una Chiesa particolare; il suo Pastore ha una giurisdizione personale, non territoriale, che si esercita in favore dei militari e in tutti i luoghi in cui essi sono di passaggio o si stabiliscono per un certo tempo o anche definitivamente: caserme, amministrazione militare, campi, luoghi di intrattenimento e luoghi di conflitto. In un certo modo tale giurisdizione può essere detta «territoriale »; essa prende origine in rapporto alla nazione di cui i militari fanno parte; ma sul territorio del paese essa viene esercitata in tutte le diocesi della nazione. Su un punto essa è tuttavia speciale, perché «cumulativa». Per sé, l’Ordinario dei militari è il loro Vescovo proprio. Tuttavia, questi possono indirizzarsi al loro Vescovo diocesano - al Vescovo della diocesi d’origine - e al Vescovo diocesano della diocesi in cui risiedono, dove soggiornano o dove fossero di passaggio. Questo aspetto amministrativo della giurisdizione che concerne i militari, permette una piú grande libertà di azione e di scelta; essa assicura ai militari e alle loro famiglie l’aiuto pastorale necessario; e permette loro di ricevere i sacramenti nella loro diocesi di origine o di domicilio, cosa apprezzabile soprattutto per il battesimo dei bambini, il loro matrimonio, i funerali di famiglia. Questa norma facilita l’aiuto pastorale ai giovani, i quali non restano se non poco tempo nell’esercito, il tempo del loro servizio militare. Data l’assimilazione giuridica alla Chiesa particolare, l’Ordinariato Militare può avere le strutture pastorali abituali alle diocesi, a meno che la mobilità e la dispersione dei membri dell’Ordinariato rendano la cosa difficile o addirittura impossibile. In una diocesi, secondo il diritto vigente, si ha: a) una «curia dell’Ordinariato», prevista dai cc. 469-494; b) un «consiglio episcopale» che riunisce i vicari generali ed episcopali attorno all’Ordinario Militare (c. 473, par. 4); c) un «vicario generale» (c. 475, par. 1) e dei «vicari episcopali» (c. 476) se questi sono utili al buon governo dell’Ordinariato. Si potrebbe avere un vicario generale o un vicario episcopale per ogni tipo di armata: aviazione, marina, fanteria; d) un «consiglio presbiterale» presieduto dall’Ordinario, costituito e convocato secondo gli statuti dell’Ordinariato Militare (cc. 495-50l), vedendo a questo riguardo l’articolo VI, par. 6 di cui tratteremo piú avanti; e) un «collegio dei consultori» scelti tra i membri del consiglio presbiterale, cosí come è previsto dal c. 502 e di cui lo statuto dell’Ordinariato dovrà, conformemente al Codice, stabilire le responsabilità e le prerogative; f) un «consiglio pastorale» costituito, secondo il Codice, da presbiteri, religiosi e laici (cc. 511-514). Questo consiglio è utile per studiare i problemi pastorali, valutare l’azione pastorale dell’Ordinariato ed offrire proposte concrete all’Ordinario Militare. Il consiglio pastorale, tuttavia, non è obbligatorio (cf. c. 511); g) un «consiglio economico» presieduto dall’Ordinario (cc. 492-494) le cui funzioni devono essere precisate dagli statuti in corrispondenza con il diritto vigente (cc. 493-494; cf. c. 1278); h) un «consiglio di mediazione» previsto al c. 1733. È facoltativo. Visti i suoi vantaggi, può essere fatto oggetto di precisazioni da stabilirsi nello statuto dell’Ordinariato. L’organizzazione dell’Ordinariato Militare, assimilato ad una Chiesa particolare, chiede riflessione e prudenza. Certe istituzioni sono già previste dalla Costituzione S.M.C. Soltanto l’esperienza può consigliare in avvenire la costituzione di organi facoltativi previsti dalla legislazione vigente per le diocesi (9). V. Luoghi in cui si esercita il potere dell’Ordinario Militare L’articolo V specifica in maniera piú dettagliata l’aspetto cumulativo della giurisdizione ecclesiastica in materia «militare». In esso si stabilisce che nei luoghi riservati ai militari: caserme, accampamenti, scuole, ospedali, campi di addestramento, edifici dell’Ordinariato, la giurisdizione dell’Ordinario Militare è primaria e principale - noi diremmo «esclusiva» - a meno che l’Ordinariato non sia in grado di provvedere alla pastorale necessaria per mancanza di preti o a causa delle distanze o di situazioni eccezionali. Questo articolo, perciò, completa il precedente; permette di evitare situazioni di conflitto e assicura una pastorale adattata ai militari e alle loro famiglie. Può, d’altronde, essere ulteriormente specificato attraverso gli statuti dell’Ordinariato, tenendo conto della legislazione del paese e di eventuali accordi con la Santa Sede. Nel caso in cui l’Ordinariato non possa assumersi la cura delle persone di cui tratta l’articolo V, il Vescovo del luogo e il parroco del luogo agiscono «iure proprio»; non, quindi, come delegati dell’Ordinario Militare. Sarà, tuttavia, prudente, in questo caso, attenersi alle direttive pastorali dell’Ordinario Militare, in spirito di comunione ecclesiale e di reale collaborazione, come esige, d’altra parte, esplicitamente l’articolo II, par. 4. Questa giurisdizione «cumulativa», inoltre, permette ai militari e alle loro famiglie di agire con piú libertà, di rispettare meglio certe tradizioni familiari, poiché si indirizza di preferenza al clero locale del loro domicilio. Per definire l’applicazione del principio espresso all’articolo quinto, occorre sottolineare bene che la giurisdizione locale - quella del vescovo diocesano e del parroco - non è cumulativa se non nel caso in cui mancassero l’Ordinario Militare e i suoi cappellani. Come spiegare questa clausola? Attenendosi strettamente al testo, l’Ordinario diocesano e il parroco non possono agire in concorrenza con l’Ordinariato Militare. Questo significherebbe che la loro giurisdizione è piuttosto suppletiva che non cumulativa. Notiamo, tuttavia, che questa clausola non copre tutto l’esercizio della giurisdizione, e che si applica ai soli casi menzionati all’articolo quinto, sapendo che la giurisdizione si esercita nei luoghi che appartengono per sé all’Ordinariato. Il termine «stationes» deve, tuttavia, essere inteso in senso largo; esso comprende gli edifici militari come i luoghi dove i militari stazionano, non fosse che per un lasso di tempo assai breve. Queste determinazioni sono importanti per precisare l’uso della giurisdizione, anche se non concernono la questione della validità del suo esercizio. Sono osservazioni necessarie perché ad una prima lettura esse non sembrano chiaramente espresse; mostrano la portata di questa norma e giustificano la sua applicazione. VI. Il Clero dell’Ordinariato Militare Non si può immaginare una Chiesa particolare senza clero. Un Vescovo o un Ordinario Militare non possono nulla senza l’aiuto di un clero competente. Questo aspetto dell’Ordinariato Militare è stato considerato con prudenza e realismo. I fedeli che formano questa Chiesa sono numericamente cosí differenti che non era possibile dare una norma generale: bisognava tener conto delle situazioni concrete. Per questo sono state esaminate certe possibilità, ma anche situazioni che costituiscono lo «status quo» e che potrebbero in futuro nuocere alla qualità di questo ministero. Ora, la situazione attuale, al momento della promulgazione, deve tener conto di un gruppo di preti non incardinati nell’Ordinariato, piú o meno preparati al ministero che essi vanno esercitando e che possono, su loro domanda o su quella del loro Vescovo diocesano, lasciare questo ministero. Spesso si incontrano preti che, a causa di difficoltà col loro superiore, preferiscono questo ministero di mobilità che dà loro una piú grande libertà e al tempo stesso una situazione finanziaria piú confortevole. Un compito difficile nella Chiesa suppone un dono speciale, una vocazione, una preparazione adatta, un luogo dove sia possibile confrontare le esperienze e situarsi fin dall’inizio in un lavoro pastorale specifico. Da qui vengono le seguenti questioni: l’Ordinariato ha un clero proprio? Ha preti e diaconi in esso incardinati? Può avere un seminario proprio? Ciò comporta il discernimento di una vocazione particolare, l’accertamento di attitudini speciali, una conoscenza del luogo. I figli dei militari saranno chiamati a dedicarsi a queste funzioni pastorali? La redazione dell’articolo VI suppone questi problemi. Si può dire che risponde a un bisogno e prepara l’avvenire. Il primo paragrafo rinvia anzitutto ai paragrafi innovatori e descrive subito dopo la situazione attuale: di fatto il presbiterio dell’Ordinariato Militare è formato da preti secolari e religiosi che, avendo le qualità necessarie per assolvere bene questo ministero, con l’accordo del loro Ordinario - Vescovo diocesano o superiore religioso - esercitano una funzione nell’Ordinariato. Questa funzione non è determinata nel testo: «Officio in Ordinariatu Militari funguntur». Questi preti secolari vengono da diocesi costituite in paesi in cui l’armata nazionale o altre forze armate come la gendarmeria, la guardia civile, la guardia di finanza, il servizio delle dogane, richiedono questo ministero pastorale. I religiosi sono membri di diversi istituti religiosi; fra essi si incontrano monaci, religiosi conventuali, chierici regolari e preti di istituti piú recenti senza specializzazioni pastorali determinate; anziani missionari che, per varie ragioni, hanno lasciato il paese di missione dove erano attivi. Se questo insieme di ministri sacri è una testimonianza di generosità e di adattamento, va anche detto che esso non favorisce l’unità di azione in una pastorale difficile, mobile e molto differenziata. Non facilita neppure il compito dell’Ordinario Militare, né l’intesa tra i membri di questo presbiterio, o meglio di questo clero, se esso conta già dei diaconi permanenti a tempo pieno o meno, sposati o celibi. Piú ci si renderà conto della difficoltà di questo genere di ministero, piú si desidererà favorire l’unità di formazione di questo clero, fare attenzione al fatto che possa essere basata su una vocazione personale, riconosciuta come autentica. Quanto ai religiosi, a parte quelli che hanno una vita comunitaria flessibile e adattata a ministeri che suppongono anche lunghe assenze, si vede difficilmente come un lungo periodo di tempo passato in Ordinariato Militare possa permettere un ritorno alla vita cenobitica o conventuale regolare e stabile. Si capisce, tuttavia, il paragrafo secondo dell’articolo VI: Vescovi diocesani e superiori religiosi sono incoraggiati ed esortati a dare i rinforzi necessari di preti competenti all’Ordinariato Militare dei loro paesi. Il passaggio a un Ordinariato Militare di un altro paese non è escluso; ciò potrà porre problemi in tempo di guerra, ma sarà utile per avere ministri sacri della stessa razza o della stessa lingua nei paesi a forte densità di migranti e di rifugiati, avendo acquisito la nazionalità del loro paese di accoglienza. Certamente la carità universale supera le frontiere e le stesse opposizioni che conoscono paesi e nazioni differenti anche in tempo di pace. Da qui l’importanza del terzo e quarto paragrafo dell’articolo VI. Il paragrafo terzo pone uno dei fondamenti stabili della circoscrizione ecclesiastica che forma l’Ordinariato Militare: con l’approvazione della Santa Sede - questa approvazione fino ad oggi non è stata concessa; essa fu domandata e in certi paesi anche con insistenza - l’Ordinariato Militare può fondare e avere un seminario dove saranno ammessi giovani che si sentono attirati da questo ministero e si ritengono chiamati dal Signore. Il seminario darà loro, dice la Costituzione, «una formazione spirituale e pastorale specifica». Non c’è bisogno di dire che se fosse cosí, tutti i corsi, soprattutto in teologia, dovranno rispondere ai bisogni di questa missione speciale ed essere impregnati della spiritualità che essa suppone. Questa unità tra formazione intellettuale, dottrinale, spirituale e pastorale è ricordata dal Codice del 1983. Si vedano i cc. 242-258 e specialmente i cc. 254, 255, 256, par. 1, 258. Molte questioni che qui si pongono dovranno essere risolte dagli statuti di ogni Ordinariato: se l’Ordinariato ha un proprio seminario, avrà bisogno di una «Ratio institutionis» secondo il c. 242 e di un regolamento proprio richiesto dal c. 243. Ciò suppone necessariamente un’intesa con la conferenza dei Vescovi o con il Vescovo che eventualmente riceverà nel suo seminario i candidati dell’Ordinariato. Questi potranno vivere in una istituzione dell’Ordinariato, convitto o collegio, e seguire i corsi generali del seminario che li riceve; essi potranno vivere ugualmente in seminario dove vengono offerti corsi speciali da preti di lunga esperienza appartenenti al clero dell’Ordinariato. Queste semplici note sono sufficienti per dimostrare quante questioni sono da considerare a proposito dell’erezione del seminario proprio di un Ordinariato. Senza parlare qui esplicitamente del luogo di erezione, dei professori da incaricare, del rettore, del responsabile della vita spirituale e dei confessori ordinari da procurare secondo i cc. 239, 240, 246, par. 4, 253. Si dovrà, inoltre, considerare il modo attraverso il quale il seminario sarà sostenuto economicamente secondo i cc. 263 e 264 del Codice. Il paragrafo quarto dell’articolo VI avrà, secondo noi, un’applicazione piú rapida anche se resterà delicata. Questo paragrafo permette che l’Ordinariato Militare possa incardinare altri chierici oltre ai ministri sacri formati e ordinati nell’Ordinariato stesso e per il servizio che esso svolge. Questi chierici, nel contesto, sono preti o diaconi appartenenti al clero secolare. I due paragrafi formano dunque un insieme. L’applicazione di questa disposizione canonica può essere ancor piú delicata qualora l’Ordinariato Militare non desiderasse, per il momento, incardinare in un Ordinariato tutti i preti che vi lavorano. Se si fa una scelta, essa può essere penosa per coloro che sono esclusi e restano a lavorare nell’Ordinariato. Può essere cosa migliore cominciare in certi Ordinariati con l’incardinazione dei seminaristi dell’Ordinariato e dei giovani preti che si presentano per l’incardinazione. D’altra parte, anche se un Ordinariato opta oggi per lo «statu quo», sembra che l’evoluzione prevista e favorita dalla Costituzione, susciterà in tutti gli Ordinariati una cura della qualità pastorale e della comunione presbiterale che avvalli sempre piú l’esigenza dell’incardinazione dei chierici nell’Ordinariato Militare. Quanto all’incardinazione di preti diocesani, assegnati momentaneamente al lavoro pastorale tra i militari, bisognerà ottenere l’accordo preliminare di ogni Vescovo interessato (c. 268), a meno che una disposizione della conferenza dei Vescovi voglia facilitare queste trattative o anche dare a tutti questi preti la libera scelta dell’incardinazione come si usa fare quando viene smembrata una diocesi già esistente. In questo caso, tuttavia, la decisione di una conferenza di Vescovi dovrà essere confermata dalla Santa Sede. Solo questa conferma, secondo il c. 455, parr. 1 e 2, la renderà obbligatoria per tutte le diocesi. Bisogna ancora commentare il paragrafo quinto dell’articolo VI. Ogni Ordinariato avrà il suo consiglio presbiterale (c. 495). I suoi statuti saranno approvati dall’Ordinario e si terrà conto delle norme eventualmente date dalla conferenza dei Vescovi (c. 496). L’enunciato di questo paragrafo a prima vista è semplice, ma può porre problema. Si devono considerare molte questioni. È normale che l’Ordinario Militare abbia il suo consiglio presbiterale. Questo sembra essenziale alla sua natura di Chiesa particolare come anche al suo buon funzionamento. Tuttavia, gli statuti di questo consiglio esigono adattamento e prudenza. Il consiglio presbiterale non può essere troppo numeroso; deve essere rappresentativo di tutta l’attività dell’Ordinariato - mare, aria, terra, corpi armati - nel paese o nelle basi situate in altri paesi o continenti. Esso riunisce con l’Ordinario, i suoi vicari generali ed episcopali, i rappresentanti dei cappellani, dei cappellani degli ospedali, dei preti in servizio presso le scuole di ogni genere, o dei cappellani a tempo parziale; senza fare differenza tra preti secolari e religiosi. Sono da prevedere riunioni regolari e, se possibile, con i membri del consiglio al completo. Se, viste le distanze e altre circostanze, la cosa si presenterà come difficile, si potrebbero convocare degli eventuali osservatori per ciò che concerne tutta la vita e l’azione dell’Ordinariato. Se vi fosse un seminario, il suo rettore dovrà farne parte di diritto. Anche se il consiglio presbiterale è consultivo, il suo apporto è vitale, soprattutto per gli orientamenti generali dell’azione pastorale. Non potendo entrare nelle questioni circa le persone, la discussione apporta sempre delle informazioni utili alla direzione dell’Ordinariato. Ciò non impedisce che l’Ordinario stesso, viste le sue continue visite pastorali in luoghi diversi, abbia lui stesso dei motivi personali che rendano un voto, anche se pericoloso, deliberativo; ma, poiché il consiglio non può sostituirsi all’Ordinario, soltanto quest’ultimo ha potere decisionale (cf. c. 500, par. 2). La decisione non dovrà mai essere presa alla fine della seduta. Non si può e non si deve dire tutto in pubblico. Talvolta certe affermazioni, una volta fatte, costituiscono un reale ostacolo alla franca collaborazione di tutti. VII. I cappellani militari L’articolo VII che tratta dei cappellani militari ha una maggiore importanza. Innanzitutto, essi sono dei preti che svolgono un incarico pastorale diretto e personale. Secondo lo sviluppo stesso dell’Ordinariato, essi sono sempre piú numerosi e spesso organizzati secondo le differenti realtà della vita militare: terra, aria e mare. La nuova Costituzione dà loro gli stessi poteri che ha il parroco (cc. 519-532; 534-541). Si tratta, tuttavia, di sapere quali cappellani sono muniti di questi poteri pastorali. In effetti, in molti Ordinariati si distingue tra cappellani ordinari e cappellani ausiliari; e, inoltre, bisognerà ancora menzionare quelli che sono occasionali. E possono essere numerosi. Per rendersi conto dell’importanza di questo gruppo di preti - fino ad ora non si è fatta menzione dei diaconi permanenti - è utile considerare il loro numero. Secondo l’Annuario Pontificio del 1987, la Germania Federale conta 107 cappellani ordinari e 142 ausiliari; l’Argentina 80 ordinari e 195 ausiliari; il Canada 65 ordinari e 110 ausiliari; la Francia 171 ordinari e 115 ausiliari; la Gran Bretagna 54 ordinari e 206 ausiliari; l’Italia 150 ordinari e 95 ausiliari; gli Stati Uniti 698 ordinari e 1317 ausiliari. Questi cappellani ausiliari talvolta sono collaboratori di un cappellano ordinario; possono avere ugualmente le stesse responsabilità pastorali di quest’ultimo, senza tuttavia essere permanenti o in servizio a tempo pieno. Il loro lavoro pastorale e i loro poteri dovranno essere definiti negli statuti di ogni Ordinariato nazionale, anche nel caso in cui l’Ordinariato non abbia dei cappellani ausiliari e dei diaconi permanenti. Se si dovesse fare appello a dei laici perché prendano il posto dei preti - la cosa può essere possibile in caso di necessità applicando per analogia il c. 517, par. 2 - sembra necessario non parlare in tal caso di «cappellani», anche se bisogna mantenere il titolo di «cappellania». In questo caso il laico sarà incaricato della cappellania; dev’essere, tuttavia, nominato un prete che abbia i poteri e le facoltà di un cappellano ordinario, l’equivalente del prete di cui parla il c. 517, par. 2. Questo prete, dunque, è responsabile della direzione della pastorale della cappellania. Come già per l’Ordinario, - Ordinario-Vescovo, prelato o provicario - la Costituzione stabilisce che i poteri del cappellano sono cumulativi con quelli del parroco del luogo. Come viene definito dall’articolo IV, il potere del cappellano è personale, ordinario, legato alla funzione, tanto per il foro interno quanto per il foro esterno. Restano, tuttavia, immutati il potere e la competenza del parroco d’origine o del domicilio del militare in servizio. Quest’ultimo può sposarsi nella sua parrocchia, ricevervi i sacramenti e farvi battezzare i figli L’articolo VII stabilisce i fondamenti di una vera pastorale presso i militari. Come già abbiamo constatato, sono assolutamente necessarie delle precisazioni che non potevano essere previste o determinate da una legge generale che ha voluto rimanere una legge-quadro, permettendo a ogni Ordinariato di vivere secondo la sua tradizione, e le necessità delle persone e delle situazioni del paese. L’articolo VII rinvia all’articolo IV. Al numero 3 si dice con chiarezza che la giurisdizione del Vescovo diocesano resta cumulativa; il motivo portato è che questi fedeli continuano a essere fedeli della Chiesa particolare i cui membri sono determinati in ragione del domicilio e in ragione del rito. L’ultima clausola è da ricordare: la Chiesa particolare può essere rituale e superare i limiti di una diocesi territoriale; può anche estendersi a tutto il territorio di una nazione. La scelta del clero dello stesso rito prevarrà spesso presso i fedeli che vogliono ricevere i sacramenti nel loro rito proprio, in conformità con la tradizione della loro famiglia, del loro popolo, della nazione in cui son nati e che hanno lasciato come migranti, rifugiati o espulsi. Poiché la vita militare è piú mobile, poiché l’incarico pastorale è in primo luogo personale e non territoriale, sarà prudente, e perfino necessario, che gli statuti dell’Ordinariato ridimensionino i cc. 522, 524-525. Bisogna domandarsi come sarà applicabile il c. 526, par. 1: è applicabile al caso in cui l’Ordinariato conferisca piú gruppi o posti militari a uno stesso cappellano? Noi crediamo di no. Il Codice qui si riferisce ai parroci territoriali e non ha potuto considerare - non l’ha voluto - i cappellani militari «ordinari», cioè equivalenti ad un parroco di una parrocchia diocesana latina. Una questione delicata riguarda la situazione economica di una cappellania militare. Nella maggior parte dei casi sembra che ogni cappellania non goda di una situazione economica autonoma. È anche difficile prevedere o domandare un contributo da parte dei militari che essa raggruppa, soprattutto quando si tratta di militari in servizio obbligatorio e per un tempo determinato e piuttosto corto. Sovente il cappellano riceve un trattamento che è sufficiente al suo sostentamento e al suo lavoro personale. Spetta allo statuto di ogni Ordinariato prevedere le modalità di sostentamento delle opere della cappellania e degli edifici che probabilmente sono a sua disposizione. Bisognerà avere una situazione già abbastanza stabile per applicare il c. 537 che prevede per ogni parrocchia un consiglio per gli affari economici, di cui il parroco è presidente e che egli rappresenta giuridicamente in virtú del c. 532. Tutto dipenderà ancora una volta dallo statuto dell’Ordinariato approvato dalla Santa Sede. VIII. I religiosi in servizio presso l’Ordinariato L’articolo VIII tratta dei religiosi e delle religiose cosí come dei membri delle società di vita apostolica, chiamate anche società di vita comune, a servizio dei militari dell’Ordinariato. L’Annuario Pontificio, offrendo le statistiche a questo riguardo, non parla che di religiose. È spiacevole che non vi sia un riferimento ai religiosi, preti o laici, che lavorano in questi Ordinariati. Ve ne sono certamente e talvolta sono numerosi. Le religiose sono numerose in alcuni Ordinariati, specialmente quando esse si occupano dei malati negli ospedali militari o dei giovani negli istituti di educazione. La Spagna conta 700 religiose a servizio dell’Ordinariato Militare; l’Italia 285; gli Stati Uniti 264; il Brasile 54; l’Argentina 23; la Colombia 18. Tra i 29 Ordinariati esistenti, 18 non hanno, per il momento, delle religiose al loro servizio. Come si sa, dopo la promulgazione della istruzione Sollemne semper (23 aprile 1951) a proposito dei Vicariati Castrensi, il 2 febbraio 1955 fu pubblicata una istruzione della Congregazione dei Religiosi (ASS 47 (1955) 93-97). Durante la preparazione della Costituzione S.M.C. si era espresso, a proposito dell’articolo che trattava dei religiosi e delle religiose, il voto che questi, se possibile, fossero sistemati in luoghi dove vi fosse una casa dell’Istituto alla quale essi potessero eventualmente essere ascritti e dove essi potessero almeno passare la notte. Questa prescrizione poteva essere ripresa nel momento in cui si sarebbe conosciuta la mobilità dell’esercito e i luoghi vari dove sono riuniti i militari. Inoltre, le religiose che si dedicano al lavoro negli ospedali o nelle scuole, possono spesso fissarsi in quel luogo per formare una comunità. La norma in generale tiene presente piú i religiosi che le religiose. Malgrado tutto, essa sottolinea adeguatamente la gravità della questione. Senza contatto con il proprio Istituto, il religioso ne diventa facilmente estraneo; per lungo tempo assente non può piú adattarsi alle esigenze di una vita comunitaria, soprattutto se questa è conventuale o cenobitica. Si vede difficilmente un monaco fare il servizio del cappellano militare. Una volta che si trova lontano dal proprio Istituto, egli non vivrà piú in esso... Non accade la stessa cosa quando si tratta di religiosi, membri di un Istituto di piena vita apostolica, piú mobili e piú adattabili a questo genere di vita pastorale. Per quanto si conosce, la Congregazione dei religiosi rimane preoccupata a riguardo dei preti-religiosi cappellani militari. Si augura sempre che essi siano nominati e destinati ad un luogo prossimo ad una casa dell’istituto e che essi non siano chiamati a lavorare fuori della loro provincia religiosa. È fattibile questo? Si può dubitarne. Se si fa appello ai religiosi per questo servizio pastorale, sembra che q
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